Comuni Italiani Art. 28 - Astensione dei Membri della Giunta e dei Consiglieri e Divieto di Incarichi e Consulenze. Statuto Comunale di Biella (Provincia di Biella - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini biellesi

Statuto Comune di Biella

Titolo II - Ordinamento Istituzionale del Comune
Capo II - Consiglio Comunale
Art. 28 - Astensione dei Membri della Giunta e dei Consiglieri e Divieto di Incarichi e Consulenze
1 - I membri della Giunta e i consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e/o contabilità loro proprie verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.

2 - Non possono inoltre ricoprire incarichi e assumere consulenze, direttamente o indirettamente, nell'interesse del Comune presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

 
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