Comuni Italiani Art. 27 - Numero Legale. Statuto Comunale di Biella (Provincia di Biella - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini biellesi

Statuto Comune di Biella

Titolo II - Ordinamento Istituzionale del Comune
Capo II - Consiglio Comunale
Art. 27 - Numero Legale
1 - Il Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti stabilisce il numero dei consiglieri necessari per la validità delle deliberazioni, entro i limiti stabiliti dalla legge.

2 - (SOPPRESSO).

3 - Un Consigliere può essere oggetto di istanza di decadenza se non interviene, senza giustificazione, ai lavori del Consiglio per tre o più sedute consecutive purché convocate e svolte almeno in un periodo di novanta giorni.

4 - L'istanza di decadenza può essere proposta da uno o più Consiglieri Comunali o da uno o più elettori del Comune. Sulla decadenza si pronuncia il Consiglio Comunale almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notifica, per mezzo di messo del Comune e con le modalità previste dal Codice di procedura civile, della relativa proposta al diretto interessato. La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio assegnati al Comune. Prima del voto sulla decadenza il Consiglio Comunale ha l'obbligo di esaminare le eventuali controdeduzioni prodotte dall'interessato il quale ha facoltà di depositarle preventivamente agli atti del Consiglio oppure di esporle direttamente in aula nel corso del dibattito.

 
Altri Articoli:
Art. 28 - Astensione dei Membri della Giunta e dei Consiglieri e Divieto di Incarichi e Consulenze
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