Comuni Italiani Art. 24 - Commissione delle Elette. Statuto Comunale di Biella (Provincia di Biella - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini biellesi

Statuto Comune di Biella

Titolo II - Ordinamento Istituzionale del Comune
Capo II - Consiglio Comunale
Art. 24 - Commissione delle Elette
1 - La Commissione delle elette č costituita dalle donne elette nel Consiglio Comunale e dalle donne elette nei Consigli di Circoscrizione.

2 - La Commissione ha compiti di proposta e di controllo sull'attivitā amministrativa comunale per il rispetto dei diritti delle donne sanciti dalla Costituzione, dalle leggi della Repubblica e della Regione.

2 BIS - La Commissione, in particolare, ha funzioni propositive finalizzate a:
- Accrescere e consolidare il contributo delle donne nella definizione delle norme che regolano la societā;
- Creare occasioni permanenti di formazione e di aggiornamento sulla pubblica amministrazione per agevolare la preparazione e la presenza femminile nell'amministrazione e nella vita pubblica;
- Determinare il coinvolgimento delle elette in tutte le iniziative comunali;
- Agevolare i contatti con le istituzioni;
- Valorizzare il ruolo e le iniziative delle elette;

3 - La prima riunione della Commissione, nella quale si provvede all'elezione di una Presidente deve avere luogo entro sessanta giorni dalla convalida degli eletti al Consiglio Comunale. Entro il 31 marzo di ogni anno la Presidente riferisce al Consiglio Comunale sull'attivitā svolta dalla Commissione nel corso dell'anno precedente.

 
Altri Articoli:
Art. 25 - Sedute del Consiglio
Art. 23 - Commissioni di Indagine
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