Comuni Italiani Art. 14 - Albo Pretorio e Ufficio Relazioni con il Pubblico. Statuto Comunale di Biella (Provincia di Biella - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini biellesi

Statuto Comune di Biella

Titolo I - Disposizioni Generali
Art. 14 - Albo Pretorio e Ufficio Relazioni con il Pubblico
1 - Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni dei Dirigenti contenenti impegni di spesa, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2 - La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura. Nei giorni festivi e pre-festivi l'Albo Pretorio deve essere accessibile per non meno di due ore, di norma coincidenti con l'apertura al pubblico di altri Uffici Comunali ovvero comprese nel periodo di maggior afflusso di pubblico al centro cittadino. Devono essere adottati gli opportuni accorgimenti per salvaguardare da deterioramento o distruzione i documenti pubblicati.

3 - Il Segretario Generale o un impiegato da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.

4 - Il Comune ha un proprio Ufficio Relazioni con il Pubblico che agevola i cittadini nell'esercizio dei diritti di accesso e di partecipazione, informa l'utenza circa gli atti e lo stato dei procedimenti, effettua ricerche ed analisi finalizzate alla rilevazione dei bisogni e delle proposte dell'utenza.

 
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