1 - Il Comune gestisce servizi propri ai sensi del Capo I Tit. IV del presente Statuto. 2 - Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale del Governo. 3 - Il Comune esercita, altresė, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengono affidate dalla Legge, secondo la quale saranno regolati i relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie. 4 - Il Comune esercita le funzioni amministrative delegate dalla Regione, per le quali siano assicurate le necessarie risorse finanziarie e umane. |