Comuni Italiani Art. 13 - Servizi del Comune. Statuto Comunale di Biella (Provincia di Biella - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini biellesi

Statuto Comune di Biella

Titolo I - Disposizioni Generali
Art. 13 - Servizi del Comune
1 - Il Comune gestisce servizi propri ai sensi del Capo I Tit. IV del presente Statuto.

2 - Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale del Governo.

3 - Il Comune esercita, altresė, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengono affidate dalla Legge, secondo la quale saranno regolati i relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie.

4 - Il Comune esercita le funzioni amministrative delegate dalla Regione, per le quali siano assicurate le necessarie risorse finanziarie e umane.

 
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