1 - I dirigenti curano la tenuta di un esatto inventario settoriale dei beni patrimoniali e demaniali, nonchč dei diritti e dei relativi pesi. Il dirigente del settore finanziario cura l'esatta rilevazione delle registrazioni patrimoniali riepilogative; l'economo comunale provvede alla custodia di una copia di tutti gli inventari settoriali e dell'originale del riepilogo degli inventari. Dell'esattezza delle registrazioni inventariali, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio, sono personalmente responsabili i dirigenti, il segretario generale e l'economo. Il riepilogo dell'inventario č allegato al bilancio di previsione ed al conto consuntivo. Gli inventari sono riveduti, di regola, ogni anno. 2 - L'inventario dei beni demaniali č costituito da uno stato descrittivo dei medesimi, quello dei beni patrimoniali da apposito registro di consistenza. L'inventario di ciascuna istituzione deve essere distinto da quello del Comune. 3 - I beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa č determinata contestualmente alla deliberazione di concessione. 4 - Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate nella estinzione di passivitā onerose o nel miglioramento del patrimonio. |