1 - La finanza del Comune č costituita da: a) imposte proprie; b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali; c) tasse e diritti per servizi pubblici; d) trasferimenti erariali; e) trasferimenti regionali; f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale; g) risorse reperite sul mercato finanziario; h) altre entrate.2 - I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunitā ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili. 3 - Nell'ambito delle facoltā concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni, e per quanto possibile, al costo dei relativi servizi. 4 - Le disposizioni in materia tributaria emanate dal Comune e l'attivitā degli uffici comunali destinata all'accertamento ed alla riscossione dei tributi devono essere conformi alle norme contenute nello Statuto dei Diritti del Contribuente approvato con legge 27 luglio 2000 n. 212. |