Comuni Italiani Art. 45 - Funzionamento della Giunta. Statuto Comunale di Oristano (Provincia di Oristano - Sardegna). La carta fondamentale dei cittadini oristanesi

Statuto Comune di Oristano

Titolo Terzo - Gli Organi di Governo
Capo Secondo - La Giunta
Art. 45 - Funzionamento della Giunta
1. La Giunta comunale viene convocata, mediante qualsiasi mezzo idoneo, e presieduta dal Sindaco, o da chi lo supplisce ai sensi dell'art. 48.

2. Il Sindaco stabilisce e comunica in tempo utile l'ordine del giorno.

3. Le riunioni della Giunta non sono pubblichè; la Giunta può ammettere alle proprie riunioni, esclusa la fase decisionale, persone non appartenenti al collegio, qualora ciò appaia utile per la trattazione di argomenti specifici.

4. Le riunioni della Giunta non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti.

5. I verbali delle riunioni sono redatti dal segretario comunale e sottoscritti da lui e dal presidente della riunione.

6. La Giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta scritta del Sindaco o di un assessore; ogni proposta deve essere accompagnata dai pareri e dalle attestazioni richiesti dalla legge.

7. La proposta è approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei presenti e votanti.

8. Altre e più particolari regole sul modo di riunirsi e lavorare della Giunta vengono decise dalla stessa Giunta, nel rispetto delle leggi, dello statuto e dei regolamenti.

 
Altri Articoli:
Art. 46 - Funzioni e Potere del Sindaco
Art. 44 - Funzione della Giunta
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