1. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrano nelle competenze, previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, del Sindaco , degli organi di decentramento, del Segretario comunale e dei funzionari dirigenti; svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio, ne attua gli indirizzi, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e ogni qual volta lo ritiene opportuno o ne viene richiesta dal Consiglio. 2. Spettano in particolare alla Giunta: a) l'approvazione di contratti d'opera ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile; b) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, ove previsti in atti fondamentali del Consiglio e che ne costituiscono mera esecuzione; c) i provvedimenti ablatori, fatto salvo quanto espressamente previsto dalle leggi; d) le accettazioni e i rifiuti di lasciti o donazioni di beni mobili anche registrati e di valori immobiliari, nonchè di acquisti, le alienazioni e le somministrazioni di beni mobili salvo i casi in cui i regolamenti, per beni di valore inferiore a quello stabilito, o per la scarsa rilevanza di essi attribuiscono tale funzione ai dirigenti delle unità organizzative competenti; e) gli appalti previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio e che ne costituiscono mera esecuzione; f) le perizie suppletive e di variante di un'opera pubblica purchè non modifichino l'essenza dell'opera; g) le servitù di ogni genere e tipo; h) le locazioni attive e passive; i) l'attribuzione di benefici di carattere giuridico o economico derivanti da norme di legge o di regolamento quando tali norme comportano un margine di apprezzamento discrezionale; l) gli atti di indirizzo e controllo nei confronti dei rappresentanti del Comune nelle società per azioni o società di capitali alle quali l'ente partecipa con quote azionarie; m) le concessioni in uso di beni demaniali e patrimoniali indisponibili che sono mera esecuzione delle leggi di atti fondamentali del Consiglio, tranne le concessioni non superiori a due giorni, che spettano ai dirigenti delle unità organizzative competenti; n) gli atti relativi al personale dipendente, a eccezione i quelli espressamente attribuiti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti al Sindaco, al Segretario comunale, ai dirigenti; o) le nomine e le designazioni diverse da quelle attribuite alla competenza del Consiglio; p) le deliberazioni sulle azioni e i ricorsi amministrativi e giurisdizionali che il Comune intende proporre o che sono stati proposti contro il Comune; q) le transazioni, fatta salva la deliberazione del Consiglio per quanto riguarda gli impegni di spesa pluriennali. 3. Spetta inoltre alla Giunta adottare le deliberazioni che comportano impegni di spesa e che le leggi, lo Statuto, i Regolamenti non attribuiscono agli altri organi del Comune o delle Circoscrizioni, al Segretario comunale e ai dirigenti. |