Comuni Italiani Art. 42 - Composizione ed Elezione. Statuto Comunale di Oristano (Provincia di Oristano - Sardegna). La carta fondamentale dei cittadini oristanesi

Statuto Comune di Oristano

Titolo Terzo - Gli Organi di Governo
Capo Secondo - La Giunta
Art. 42 - Composizione ed Elezione
1. La Giunta è composta dal Sindaco e da otto Assessori, eletti secondo le norme contenute nell'art. 34 della legge 8 giugno 1990 n. 142, sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati.

2. Si intende appartenente alla maggioranza il Consigliere che abbia votato a favore del documento programmatico approvato.

3. Il Consigliere che non intende appartenere più alla maggioranza lo dichiara con atto scritto.

4. La medesima norma si applica a chi successivamente intende appartenere alla maggioranza.

5. Il documento programmatico deve essere depositato tre giorni prima della seduta. Esso può prevedere che l'attività della Giunta venga ripartita in settori omogenei, e designare gli Assessori assegnati a ciascun settore.

6. Possono essere eletti alla carica di Assessore, eccezionalmente, cittadini anche non appartenenti al Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere, in numero non superiore a due, purchè:
a) non si tratti di soggetti che, già presentati come candidati nelle ultime elezioni comunali, circoscrizionali e provinciali relative alla provincia di Oristano non abbiano ottenuto i consensi necessari per la elezione;
b) si tratti di cittadini i quali presentino requisiti di esperienza tecnica e professionale adeguatamente documentati.

7. L'Assessore non consigliere non ha diritto di voto entro il Consiglio comunale e non concorre alla determinazione dei quorum previsti per norme; gode di tutti gli altri diritti ed ha tutti i doveri degli altri membri della Giunta.

8. L'accertamento delle condizioni di eleggibilità viene effettuato dal Consiglio comunale subito prima della elezione della Giunta.

9. Agli Assessori non consiglieri si applicano le norme sulle aspettativa, permessi ed indennità degli amministratori locali.

10. In caso di rinnovo del Consiglio, la Giunta rimane in carica per gli atti improrogabili e urgenti fino all'insediamento della nuova Giunta e del nuovo Sindaco, fatto salvo quanto disposto dall'art. 39, comma 3, della L. 8 giugno 1990 n. 142.

 
Altri Articoli:
Art. 43 - Revoca dei Componenti la Giunta
Art. 41 - Funzionamento del Consiglio
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