1. I documenti amministrativi del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge, e di quelli la cui comunicazione è vietata dal Sindaco, temporaneamente o indefinitamente, con atto motivato, nei casi e nei modi previsti dal comma 3. lett. b). 2. In nessun caso può essere vietata, fatto salvo quanto disposto espressamente dalla legge, la visione, la conoscenza e l'acquisizione di copia degli atti del Consiglio Comunale, nonchè di provvedimenti riguardanti la concessione di sovvenzioni, contributi sussidi ed ausili finanziari e la attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e soggetti pubblici e privati. 3. Il Regolamento: a) garantisce ai cittadini e disciplina l'accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto del principio che la visione degli atti è gratuita e per la copia degli atti è vietato chiedere un corrispettivo superiore al costo; b) indica le categorie di atti dei quali può essere temporaneamente o indefinitamente vietata la comunicazione a tutela della riservatezza dei singoli o delle formazioni sociali; c) istituisce l'ufficio per l'informazione dei cittadini, anche con sezioni staccate presso i consigli circoscrizionali, compatibilmente con le risorse finanziaria dell'Ente; d) garantisce, nel rispetto delle norme di legge vigenti e fatte salve le eccezioni previste nel regolamento, la consultabilità del suo archivio, costituito dal complesso di tutti i documenti prodotti nel corso della sua attività, ovunque materialmente distribuiti, e ne cura e coordina la tenuta, conservazione e consultazione attraverso apposito servizio archivistico comunale. 4. Il Comune inoltre cura la più ampia informazione dei cittadini, con particolare riguardo: a) ai bilanci preventivi e consuntivi; b) agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica; c) alle valutazioni di impatto ambientale prodotte o acquisite; d) ai regolamenti; e) ad ogni iniziativa che riguardi i rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini. |