1. Le istanze e le petizioni di cui all'art. 6 della legge 9 giugno 1990 n. 142 sono presentate da singoli o gruppi di persone; le proposte di deliberazione debbono essere sottoscritte da almeno cento cittadini elettori e sono indirizzate al Sindaco, che le trasmette immediatamente al Consiglio e alla Giunta per le materie di loro competenza. 2. Il Sindaco o la Giunta, secondo le proprie competenze, si pronunciano in modo espresso, dandone immediata comunicazione ai rappresentanti dei proponenti, sulle istanze, petizioni e proposte entro sessanta giorni dalla loro presentazione e, in caso di accoglimento adottando gli atti conseguenti. 3. Il Consiglio, sentita se del caso la competente commissione consiliare, esamina le istanze, petizioni e proposte nei tempi e nei modi indicati dal proprio regolamento. 4. Il regolamento disciplina ogni altro aspetto necessario per attuare i principi del presente articolo. |