1. Quando sussistono congiuntamente ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, il Comune può affidare la gestione di uno o più servizi in concessione a terzi. 2. Al fine di comparare offerte diverse e di valutare utilmente quelle che appaiono più convenienti per il perseguimento dell'interesse pubblico, i provvedimenti di concessione sono di regola preceduti da licitazione privata. Tuttavia, quando lo richiedono circostanze particolari, analiticamente documentate in rapporto alla natura dei servizi e alla organizzazione degli stessi, è ammesso il ricorso alla trattativa privata. 3. Per ottenere la concessione di un servizio pubblico, il soggetto richiedente deve dimostrare di possedere i requisiti finanziari e tecnici necessari per la istituzione e l'esercizio del servizio, con particolare riferimento alle dimensioni ed alle caratteristiche dell'utenza. 4. Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 56 della legge 8 giugno 1990 n. 142, gli atti e le connesse convenzioni con i quali il Comune concede a terzi la gestione di pubblici servizi sono disciplinati da apposito regolamento. 5. Nel rispetto dei principi e delle modalità contenute nei commi precedenti, il Comune può stipulare una convenzione complessa mediante la quale la controparte si impegna a costruire una o più opere pubbliche necessarie per la organizzazione di un servizio pubblico, e in cambio ottiene il diritto di gestire a pagamento il servizio per un tempo determinato, salvo un eventuale conguaglio (in denaro) da parte del Comune che copra la differenza tra il costo effettivo delle opere e le entrate prevedibili derivanti dalla gestione del servizio. 6. Alla convenzione di cui al comma 5 si applicano, per la parte che riguarda la costruzione, le norme sull'appalto di opere pubbliche,e, per la parte che riguarda la gestione del servizio, le norme sulla concessione di servizio pubblico. 7. Un apposito regolamento disciplinerà nei particolari la convenzione di cui ai commi 5 e 6, soprattutto al fine di prescrivere norme tali da prevenire sopra e sottovalutazioni, e meccanismi di controllo che impediscano ingiusti guadagni. 8. In tutti i casi previsti dal presente articolo il Comune applica la normativa delle comunità europee. |