1. La gestione di servizi pubblici in economia è disciplinata da appositi regolamenti. 2. L'atto con cui si istituisce un servizio pubblico da gestire in economia deve indicare la dotazione in persone, mezzi materiali e mezzi finanziari del servizio. 3. Tali regolamenti debbono contenere criteri precisi per raggiungere la efficienza della gestione; a questo fine può essere prevista la costituzione di un apposito organo collegiale di direzione e di gestione composto da dipendenti, o anche da persone assunte con il contratto di cui all'art. 70, di comprovata esperienza tecnico-amministrativa. 4. Il Regolamento di cui al comma 1 individua il livello a cui viene collocata la struttura che gestisce il servizio, i rapporti tra tale struttura e l'organizzazione generale del Comune, e, qualora non sia stato costituito l'organo di cui al comma 2, il responsabile tecnico-amministrativo. |