1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e nel governo del Comune e informa la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza. Compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento, ivi compresa l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio. 2. La Giunta adotta i provvedimenti di competenza per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio comunale. 3. La Giunta delibera indirizzi, criteri e direttive cui i dirigenti devono attenersi nell'esercizio delle attribuzioni loro demandate dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti. 4. Spetta alla Giunta deliberare l'autorizzazione a stare in giudizio e la nomina del legale. |