Comuni Italiani Art. 44 - Mozione di Sfiducia. Statuto Comunale di Pordenone (Provincia di Pordenone - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini pordenonesi

Statuto Comune di Pordenone

Titolo V - Organi di Governo del Comune
Capo II - La Giunta Comunale
Art. 44 - Mozione di Sfiducia
1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio per discutere la mozione di sfiducia, il Segretario comunale ne riferisce al competente organo regionale affinché provveda alla convocazione.

4. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

 
Altri Articoli:
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Art. 43 - Revoca degli Assessori
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