Comuni Italiani Art. 74 - Elezione e Disciplina del Difensore Civico. Statuto Comunale di Cagliari (Provincia di Cagliari - Sardegna). La carta fondamentale dei cittadini cagliaritani

Statuto Comune di Cagliari

Titolo VIII - Garanzia nell'Attività Amministrativa
Art. 74 - Elezione e Disciplina del Difensore Civico
1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto e a maggioranza di tre quarti dei componenti, tra i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. Qualora la maggioranza di tre quarti non venga raggiunta dopo due votazioni, tenutesi in distinte sedute, è eletto con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

2. Deve avere esperienza almeno quinquennale nella dirigenza pubblica o privata o nell'esercizio di professioni nel settore giuridico - amministrativo. Dura in carica quattro anni dalla data delle elezioni e non è rieleggibile.

3. L'ufficio del Difensore Civico è incompatibile con attività o incarichi che possano comportare conflitti di interesse con il Comune. Il Difensore Civico non può, durante il mandato, svolgere attività politica nell'ambito dei partiti o gruppi politici.

4. I candidati alla carica di Difensore Civico sono tenuti a comunicare al Consiglio comunale la propria appartenenza a organismi, associazioni o società. L'inosservanza di tale obbligo comporta la decadenza dalla candidatura o dalla carica.

5. Quanto non previsto dal presente Statuto è disciplinato da apposito Regolamento comunale sul Difensore Civico.

 
Altri Articoli:
Art. 75 - Ufficio del Difensore Civico
Art. 73 - Difensore Civico
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