Comuni Italiani Art. 73 - Difensore Civico. Statuto Comunale di Cagliari (Provincia di Cagliari - Sardegna). La carta fondamentale dei cittadini cagliaritani

Statuto Comune di Cagliari

Titolo VIII - Garanzia nell'Attività Amministrativa
Art. 73 - Difensore Civico
1. É istituito il Difensore Civico comunale.

2. Anche su istanza dei cittadini singoli o associati, Il Difensore Civico segnala abusi, carenze, ritardi e disfunzioni dell'Amministrazione Comunale, di Enti, Istituzioni e Aziende dipendenti dal Comune. Può accertare i motivi di inerzia o di ritardo nella definizione di singoli provvedimenti amministrativi.

3. Entro il mese di gennaio di ogni anno presenta al Sindaco, per il Consiglio Comunale, una relazione sugli interventi eseguiti e sulle disfunzioni riscontrate durante lo svolgimento della propria attività, nonché le proposte per il miglioramento dei servizi. Analoghe relazioni potrà altresì presentare all'attenzione del Consiglio nei casi particolarmente importanti.

 
Altri Articoli:
Art. 74 - Elezione e Disciplina del Difensore Civico
Art. 72 - Diritto di Accesso agli Atti
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