1. I soggetti, portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi giuridicamente costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio da un atto, hanno facoltà di intervenire nel procedimento. 2. I soggetti che ricevono la comunicazione di avvio di procedimento e coloro che rientrano nelle fattispecie di cui al precedente comma hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento; b) di presentare memorie scritte e documenti, purché pertinenti al procedimento; c) di essere ascoltati, a richiesta, dal responsabile del procedimento. 3. Dell'audizione di cui alla lettera c del precedente comma, da tenersi entro 15 giorni dalla richiesta e comunque prima della emanazione dell'atto, deve essere redatto apposito verbale, firmato dal responsabile del procedimento e dall'intervenuto. |