1. L'avvio di procedimenti amministrativi da parte del Comune o di terzi deve essere comunicato ai diretti interessati e a coloro che per legge o regolamento debbano intervenirvi. Se il procedimento amministrativo riguarda interessi diffusi, deve essere idoneamente pubblicizzato. 2. Per ciascun provvedimento sono indicati, con il suo responsabile, gli uffici preposti all'istruttoria, agli adempimenti procedurali e all'adozione dell'atto finale. 3. Resta salva la facoltà di adottare provvedimenti cautelari, adeguatamente motivati, anche prima della effettuazione della comunicazione di cui al comma precedente. 4. Sono esclusi dal procedimento di cui al primo comma i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale. 5. Sono altresì esclusi i Regolamenti e gli atti amministrativi a carattere generale, di pianificazione e programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione. |