1. Gli Uffici sono istituiti, modificati o soppressi sulla base di valutazioni oggettive in relazione al variare del carico e della modalità di svolgimento delle attività correlato ai programmi dell'Amministrazione. 2. Essi sono organizzati in modo flessibile in relazione ai progetti e agli obiettivi. 3. Per obiettivi determinati e con convenzione a termine, il Comune può avvalersi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, secondo i criteri contenuti in apposito Regolamento. 4. Le norme del presente articolo si applicano anche agli uffici ed al personale degli Enti dipendenti, salvo quanto diversamente disposto dalle leggi e dai relativi Statuti. |