1. La realizzazione dei fini sociali e dello sviluppo economico e civile della comunità è perseguita attraverso gli atti di programmazione e la gestione diretta e indiretta dei servizi pubblici, le cui modalità di esercizio debbono uniformarsi a principi di pubblicità, partecipazione, efficienza ed economicità allo scopo di garantire la tutela degli utenti. 2. Il Comune svolge l'attività di programmazione con l'obiettivo di valorizzare le risorse economiche del territorio; partecipa alla elaborazione della programmazione regionale e provinciale nel rispetto dei principi della legge; promuove, anche attraverso la forma delle convenzioni e dei consorzi, intese con soggetti pubblici e privati volte alla gestione di servizi ed alla realizzazione di interventi che interessano la popolazione precipuamente nei settori delle infrastrutture pubbliche e dei servizi; emana direttive ai soggetti pubblici e privati che esercitano attività e funzioni riguardanti la popolazione ed il territorio; coordina, nell'ambito delle sue attribuzioni, l'erogazione dei servizi resi dai predetti soggetti per armonizzarli con quelli propri del Comune e con le esigenze della comunità. 3. Il Comune, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di programmazione pluriennale, adegua la propria struttura direttiva ed operativa, sviluppa le funzioni che consentono il congruo esercizio della programmazione e, in particolare, costituisce nel proprio ambito un adeguato organismo di studi e ricerche ovvero partecipa attivamente ad iniziative che rendano possibile la produzione e la fruizione di studi e ricerche. Riconosce nella propria antica Università l'istituzione capace di attivare gli inderogabili processi di creazione e diffusione del sapere sulla propria comunità e al di là del suo stesso territorio e quindi un ruolo di fondamentale rilievo nella determinazione degli obiettivi generali dello sviluppo economico, sociale e territoriale: si impegna, pertanto, a favorirne sempre la massima valorizzazione. |