1. Il difensore civico è funzionario onorario. Svolge il suo mandato in assoluta indipendenza ed autonomia di giudizio; la sua competenza si estende all'attività di tutti gli organi del Comune, delle Circoscrizioni nonchè delle aziende, delle istituzioni e degli altri soggetti pubblici sottoposti al controllo o alla vigilanza del Comune; tramite intese tra l'amministrazione comunale e le altre amministrazioni interessate, può estendere la propria competenza anche all'attività di tali amministrazioni. 2. Il difensore civico ha diritto di prendere visione degli atti e dei documenti senza che gli possa essere opposto alcun diniego o il segreto d'ufficio. |