Art. 92 - Durata in Carica. Statuto Comunale di Sassari (Provincia di Sassari - Sardegna). La carta fondamentale dei cittadini sassaresi
Statuto Comune di Sassari
Titolo IV - La Partecipazione dei Cittadini all'Amministrazione del Comune Capo V - Il Difensore Civico
Art. 92 - Durata in Carica
1. La durata in carica del difensore civico coincide con quella del Consiglio comunale. La sua elezione ha luogo nella seduta successiva all'approvazione del documento contenente gli indirizzi generali di governo.
2. Il difensore civico può essere riconfermato nella carica; le cause di revoca e di decadenza sono disciplinate dal regolamento.