1. Non è ammesso referendum sugli atti concernenti le seguenti materie: a)- Elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze, incarichi e quant'altro in genere riguardi persone; b)- attività amministrative vincolate da leggi o disposizioni statali o regionali; c)- applicazione di tributi e di tariffe, bilancio e mutui.2. Non è ammesso referendum su atti che abbiano già avuto esecuzione o che abbiano fatto sorgere diritti ed interessi nonchè su materie già oggetto di consultazione referendaria negli ultimi due anni. 3. Non è ammissibile il quesito la cui formulazione contenga elementi di negazione della pari dignità sociale e uguaglianza delle persone con discriminazione della popolazione per sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. |