1. Il referendum è ammesso su argomenti di esclusiva competenza comunale quando ne faccia richiesta un venticinquesimo degli iscritti nelle liste elettorali del Comune. 2. L'iniziativa del referendum può essere direttamente assunta dalla Giunta o dalla metà più uno dei Consiglieri assegnati. 3. Il referendum è ammesso su argomenti di esclusiva competenza circoscrizionale quando ne faccia richiesta un venticinquesimo degli iscritti nelle liste elettorali della Circoscrizione. Il numero dei sottoscrittori non può essere in ogni caso inferiore a 250. |