1. Salvo quanto espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze, il Comune, operando in ambiti territoriali adeguati e mediante forme sia di decentramento che di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia, svolge tutte le funzioni amministrative che riguardano gli interessi di rilievo locale. 2. Il Comune concorre, nell'ambito delle sue attribuzioni, all'attuazione delle leggi dello Stato e della Regione ed ai programmi degli altri enti locali. |