1. Il Consiglio, assicurando la presenza di tutti i gruppi, può istituire: a)- Commissioni speciali incaricate di esaminare materie relative a questioni di carattere particolare o generale, che esulino dalle competenze delle Commissioni consiliari permanenti; b)- Commissioni di indagine alle quali i titolari degli uffici del Comune, di enti e di aziende da esso dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio. Le Commissioni d'inchiesta possono essere istituite su richiesta di un quinto dei Consiglieri e la relativa deliberazione deve essere approvata con la maggioranza dei Consiglieri assegnati.2. Al momento dell'istituzione delle Commissioni speciali e delle Commissioni d'inchiesta il Consiglio determina i tempi e gli ambiti di operatività e gli obiettivi da raggiungere. |