1. Il Consiglio all'inizio di ogni tornata amministrativa istituisce nel suo seno Commissioni consultive permanenti, nominate dal Presidente su indicazione dei Capi gruppo e composte in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando la presenza in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo. 2. Le Commissioni permanenti, alle quali sono attribuite specifiche competenze per materia, sono organi interni del Consiglio e svolgono funzioni in sede redigente, consultiva, conoscitiva e di controllo; possono, altresì, adottare risoluzioni. |