1. Il settore funzionale costituisce la struttura di massima dimensione presente nell'ente ed è diretto obbligatoriamente da un funzionario provvisto di qualifica dirigenziale. 2. Per la realizzazione di programmi ed il conseguimento di obiettivi che per la loro particolare rilevanza e l'unitarietà dell'azione da attuare richiedono l'attività coordinata di più settori, questi, pur mantenendo la loro autonomia, possono essere temporaneamente associati, con provvedimento della Giunta, in aree di intervento funzionale alle realizzazioni suddette. Il regolamento disciplina le modalità del conferimento degli incarichi e dell'attribuzione del trattamento economico aggiuntivo a quello del quale il dipendente prescelto è già titolare, nonchè i criteri di valutazione dei risultati conseguiti in relazione al conferimento dell'incarico. 3. Qualora si reputi necessario in conseguenza di vacanza del posto o in relazione a particolari e temporanee esigenze del servizio la copertura dei posti di responsabili di servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. |