1. Il Comune svolge le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica concernenti le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare, mediante organismi e provvidenze in denaro o mediante sussidi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi. 2. L'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma viene svolto secondo le metodiche previste dalle leggi vigenti. |