1. Nell'esercizio delle funzioni di cui alla lettera m) dell'art. 7 la giunta comunale predispone annualmente uno o pił programmi di assistenza relativi a: a) manifestazioni ricreative, culturali e sociali in favore dei meno abbienti e, in particolare, dell'infanzia e degli anziani; b) accoglimento, in idonei istituti, delle persone inabili al lavoro o anziane.2. Il sindaco e l'assessore delegato al servizio si avvale, nell'esercizio delle predette attivitą, dell'opera degli assistenti sociali ed eventuali associazioni di volontariato. |