1. Il responsabile del procedimento provvede a dare notizia ai soggetti di cui all'art. 14 del regolamento per la determinazione del responsabile del procedimento, dell'avvio del procedimento stesso tramite comunicazione personale, effettuata ove possibile con le modalità di cui all'art. 8, comma 2 del predetto regolamento, ovvero mediante notifica a mezzo dei messi comunali o lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 2. Nella comunicazione devono essere indicati: a) il servizio comunale competente; b) l'oggetto del procedimento promosso; c) l'unità organizzativa ed il nominativo del dipendente responsabile del procedimento; d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti. 3. Qualora, per il numero o l'incertezza d'individuazione degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti per tutti, o per alcuni di essi, impossibile o gravosa nonché nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento procede ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante forme di pubblicità da attuarsi con l'affissione e la pubblicazione di apposito atto, nel quale sono indicati i motivi che giustificano la deroga: a) nell'albo comunale; b) mediante altre eventuali forme di pubblicità idonea, stabilite di volta in volta, su segnalazione del responsabile del procedimento, dalla giunta comunale che autorizza contestualmente la spesa occorrente. 4. L'omissione o il ritardo o l'incompletezza della comunicazione può essere fatta valere anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unità organizzativa competente il quale è tenuto a fornire, entro 7 giorni, gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento. 5. Nel bilancio comunale è previsto apposito adeguato stanziamento per le spese relative ai procedimenti amministrativi ed in particolare agli adempimenti di cui al presente articolo. |