1. I compiti e i doveri del responsabile del procedimento sono, oltre a quelli previsti dagli articoli 5 e 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e dalle norme, recepite e compatibili con la citata legge regionale, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, quelli disciplinati dalle varie norme amministrative, nonché quelli del regolamento per la determinazione del responsabile del procedimento. 2. Inoltre, il responsabile del procedimento: - propone, qualora lo ritenga necessaria, l'indizione di una conferenza di servizi sottoponendo ad oggetto, partecipanti e motivazioni al visto del dirigente dell'unità organizzativa; - cura le pubblicazioni e le notificazioni servendosi degli appositi servizi; - trasmette, qualora il provvedimento finale non rientri nella sua competenza, direttamente la proposta, corredata da tutti gli atti istruttori, all'organo competente. |