Il consiglio comunale per la sua attività può istituire una commissione consiliare permanente e una commissione temporanea con funzioni prevalentemente consultive e d'indirizzo. Commissione consiliare permanente 1. Il consiglio costituisce nel suo seno una commissione permanente di "affari generali" con compiti di favorire il migliore esercizio delle sue funzioni,. formulare proposte e dare pareri su atti fondamentali del consiglio comunale medesimo. 2. Il regolamento del consiglio, da emanarsi entro 120 giorni dall'esecutività dello statuto, definisce le competenze della commissione, il numero dei componenti, le forme di pubblicità dei lavori della commissione medesima. 3. La commissione ha diritto di chiedere l'intervento del sindaco o di funzionari in relazione ad atti specifici di loro competenza. Commissione consiliare temporanea 1. Il consiglio comunale può istituire una commissione temporanea per affari particolari indicendo un termine entro il quale la commissione deve portare a compimento il suo incarico con la presentazione in consiglio di una relazione. 2. E' composta da tre consiglieri di maggioranza e due di minoranza, presieduta dal presidente del consiglio o dal vice presidente, o in caso di assenza da un consigliere delegato dal presidente, assistita dal segretario comunale. 3. La commissione è sciolta di diritto una volta scaduto il termine, salvo che il consiglio deliberi di prolungare il termine scaduto o di rimuovere l'incarico. Per entrambe le commissioni i componenti che parteciperanno alle riunioni sono equiparati alla funzione di consigliere comunale in seduta di consiglio |