69.1 Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorire lo svolgimento imparziale, salvo quelli sottratti all'accesso con apposito regolamento, ovvero per loro natura o disposizione di legge o dell'amministrazione. 69.2 Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure e sull'ordine d'esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano è garantito secondo le modalità stabilite dal regolamento. 69.3 La giunta comunale assicura ai cittadini il diritto di accedere, in generale alle informazioni delle quali la stessa è in possesso relative all'attività da essa svolta o posta in essere da enti, aziende od organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune. L'informazione viene resa con completezza, esattezza, tempestività ed inequivocità. 69.4 La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata all'albo pretorio del Comune con le modalità stabilite dal regolamento; il medesimo dispone le altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti secondo quanto stabilito dal successivo comma del predetto articolo. All'uopo il Comune istituisce un proprio bollettino contenente l'elenco degli atti deliberativi nonchè l'indicazione sintetica delle principali gare d'appalto. 69.5 Per la diffusione delle informazioni relative a dati e notizie di carattere generale ed ai principali atti adottati dal Comune, la giunta ed il presidente del consiglio comunale utilizzano i mezzi di comunicazione più idonei per rendere capillarmente diffusa l'informazione, possono, inoltre, avvalersi di locali di enti pubblici idoneamente attrezzati. |