Art. 68 - L'Azione Popolare Sostitutiva. Statuto Comunale di Catania (Provincia di Catania - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini catanesi
Statuto Comune di Catania
Titolo IV - Istituti di Partecipazione Popolare Capo IV - Trasparenza del Procedimento Amministrativo
Art. 68 - L'Azione Popolare Sostitutiva
68.1 L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni e i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative nel caso che l'amministrazione non si attivi per la difesa di un interesse legittimo del Comune.
68.2 Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione ed il ricorso.
68.3 L'amministrazione ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistano motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse del Comune entro i termini di legge. A tal fine è in ogni caso necessario accertare se l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove la giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso che non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.