Comuni Italiani Art. 42 - Diritti di Udienza. Statuto Comunale di Catania (Provincia di Catania - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini catanesi

Statuto Comune di Catania

Titolo IV - Istituti di Partecipazione Popolare
Capo I - Partecipazione nelle Forme Associative
Art. 42 - Diritti di Udienza
42.1 I cittadini, singoli od associati, hanno diritto di udienza presso gli amministratori e gli uffici interessati rientranti nelle competenze del Comune.

42.2 Al fine di rendere possibile l'esercizio di tale diritto, il Sindaco, gli assessori ed i dirigenti degli uffici sono tenuti a fissare ed a rendere pubblici i giorni e gli orari riservati al ricevimento del pubblico.

42.3 Il regolamento fissa le ulteriori norme volte a favorire e disciplinare l'esercizio del diritto di udienza.

 
Altri Articoli:
Art. 43 - Istanze
Art. 41 - Albo delle Associazioni
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