41.1 La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune si realizza anche attraverso le libere forme associative, costituite dai cittadini stessi nell'esercizio del diritto affermato dall'art. 18 della costituzione. 41.2 La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune attraverso le loro libere forme associative assume rilevanza in relazione alla effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi nonchè alla loro organizzazione che deve presentare un'adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento o di rapporti continuativi con il Comune. 41.3 Per la realizzazione delle finalità di cui ai comuni precedenti il Comune istituisce un albo di associazioni, organizzazioni di volontariato e categorie professionali soggetto a verifica ed aggiornamento annuale; l'iscrizione all'albo, deciso per settori corrispondenti alle politiche comunali, avviene dietro presentazione di apposita istanza corredata di copia autenticata dello statuto associativo, di documentazione inerente all'attività svolta dall'associazione nell'anno precedente, nonchè sulla base dei criteri indicati al secondo comma del presente articolo. L'istanza può essere presentata da associazioni, costituitesi da almeno un anno, che operino nell'ambito del territorio comunale. 41.4 Il Comune prevede apposite convenzioni con le associazioni al fine di favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della comunità. 41.5 Le concessioni di strutture, beni strumentali, contributi e servizi ad associazioni o altri organismi privati, da disciplinarsi attraverso apposite convenzioni, sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione, da parte del consiglio comunale, dei criteri e delle modalità cui il Comune deve attenersi. Il consiglio stabilisce inoltre annualmente in sede di approvazione del bilancio preventivo, i settori verso i quali indirizzare prioritariamente il proprio sostegno. 41.6 Annualmente la giunta rende pubblico l'elenco di tutte le associazioni che hanno beneficiato della concessione di strutture, beni strumentali, contributi o servizi, nonchè di tutte quelle che ne hanno fatto richiesta. 41.7 Le associazioni di cui al comma precedente sono tenute al rendiconto per le spese per le quali abbiano beneficiato di contributi da parte del Comune. 41.8 Il Comune provvede a pubblicare una "Guida all'associazionismo" sulla base dei dati forniti dalle associazioni. |