Comuni Italiani Art. 29 - Pubblicità della Situazione Economica ed Associativa del Sindaco, degli assessori e dei consiglieri. Statuto Comunale di Catania (Provincia di Catania - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini catanesi

Statuto Comune di Catania

Titolo II - Dell'Ordinamento
Capo V - Disposizioni Comunali
Art. 29 - Pubblicità della Situazione Economica ed Associativa del Sindaco, degli assessori e dei consiglieri
29.1 Il Sindaco ed i consiglieri, al momento dell'elezione o della nomina devono presentare, secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento, una dichiarazione analitica concernente le spese elettorali sostenute indicando le relative fonti di finanziamento nonchè le eventuali obbligazioni assunte per la propaganda elettorale.

29.2 Il Sindaco, gli assessori ed i consiglieri, per ogni anno del mandato, sono tenuti a rendere pubbliche, mediante deposito di dichiarazioni e documenti presso la segreteria generale del Comune:
a) la situazione reddituale propria e dei familiari conviventi quali si evincono dalle relative dichiarazioni dei redditi (imponibili, diritti reali su beni immobili o su beni mobili registrati, azioni e quote di partecipazioni societarie, indennità percepite per attività prestate in qualità di amministratori o di Sindaci di società, etc.);
b) (annullata con decisione del CO.RE.CO., sezione centrale di Palermo del 31 agosto 1995, prot. n. 11757/11364).

 
Altri Articoli:
Art. 30 - Articolazione del Comune in Circoscrizioni
Art. 28 - Rapporti con il Consiglio Comunale
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