19.1 Il consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione commissioni speciali temporanee per lo studio e la valutazione di particolari problemi e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza che non rientrano nelle competenze ordinarie delle commissioni permanenti. Nella deliberazione di istituzione della commissione viene stabilita la composizione della stessa, l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il quale la commissione dovrà riferire al consiglio.19.2 Su proposta del presidente del consiglio comunale o del Sindaco o su istanza sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri, il consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire commissioni speciali d'indagine incaricate di effettuare accertamenti su fatti, provvedimenti e comportamenti tenuti da componenti degli organi elettivi e dai dirigenti comunali e su qualsiasi altra materia attinente all'amministrazione comunale. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nella deliberazione di istituzione e di nomina viene precisato l'ambito dell'inchiesta della quale la commissione è incaricata, la composizione e le modalità di funzionamento della stessa ed il termine entro cui concludere i lavori e riferire al consiglio. Le commissioni hanno tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico, secondo le modalità previste dal regolamento consiliare. In particolare hanno diritto di prendere visione ed ottenere copia di qualsiasi atto che incida sulla materia di propria competenza, nonchè di richiedere alle proprie riunioni la presenza del Sindaco, degli assessori, dei rappresentanti o dirigenti di enti ed associazioni sottoposti a controllo, vigilanza o contribuzione comunale, nonchè del segretario generale e dei dirigenti e dipendenti del Comune e delle aziende e degli enti dallo stesso dipendenti, per ricercare notizie ed elementi utili per il conseguimento degli obiettivi da realizzare dalla commissione. |