Comuni Italiani Art. 18 - Commissioni Consiliari Permanenti. Statuto Comunale di Catania (Provincia di Catania - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini catanesi

Statuto Comune di Catania

Titolo II - Dell'Ordinamento
Capo II - Consiglio Comunale
Art. 18 - Commissioni Consiliari Permanenti
18.1 Il consiglio comunale costituisce, al suo interno, commissioni permanenti con il compito di favorire il miglior esercizio delle sue funzioni, formulare proposte e dare pareri sugli atti fondamentali del consiglio comunale medesimo, e ne stabilisce, secondo le norme del regolamento, il numero e le competenze con deliberazione adottata nella prima seduta successiva a quella dell'elezione del presidente del consiglio.

18.2 Le commissioni consiliari permanenti sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi.

18.3 I gruppi designano i componenti delle commissioni, in proporzione alla loro consistenza numerica, entro venti giorni dalla deliberazione di cui al primo comma del presente articolo e, entro lo stesso termine, li comunicano al presidente.

18.4 La conferenza dei capigruppo esamina le designazioni pervenute e provvede a coordinarle in modo da rendere la composizione proposta per ciascuna commissione conforme ai criteri indicati dal regolamento.

18.5 Il presidente del consiglio iscrive all'ordine del giorno della prima riunione utile del consiglio comunale la costituzione delle commissioni consiliari permanenti che viene effettuata con votazione a scrutinio segreto.

18.6 Il presidente di ciascuna commissione è eletto dalla stessa nel proprio seno con le modalità previste dal regolamento.

18.7 Il regolamento determina funzioni e poteri delle commissioni, assicura, nelle forme più idonee, la pubblicità dei lavori e degli atti, ne disciplina l'attività e le modalità di partecipazione per gli esterni a titolo consultivo.

18.8 Le commissioni consiliari permanenti hanno comunque funzioni propositive, consultive, preparatorie ed istruttorie, svolgono indagini conoscitive, dispongono di poteri redigenti per regolamenti comunali ed altri atti individuati dal regolamento degli organi istituzionali.

18.9 Le commissioni hanno diritto di richiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli assessori, dei dirigenti e funzionari del Comune, degli amministratori e dirigenti delle aziende e degli enti dipendenti, nonchè dei rappresentanti del Comune all'interno di società e concordano con gli stessi il calendario dei lavori.

18.10 Le commissioni esprimono parere obbligatorio sugli atti loro sottoposti nel termine perentorio di venti giorni, salvo eventuale proroga di giorni cinque avanzata dal presidente della commissione.

18.11 Il regolamento del consiglio comunale determina le procedure da seguire nel lavoro delle commissioni a cui vanno garantiti personale, sedi e mezzi adeguati.

18.12 Possono partecipare alle riunioni delle commissioni, se invitati, il consigliere aggiunto, i rappresentanti delle associazioni di cui all'art. 42, nonchè i rappresentanti delle consulte di cui all'art. 62 del presente.

18.13 E' costituita la commissione permanente per l'aggiornamento e la vigilanza dell'attuazione normativa dello statuto e dei regolamenti. Nella commissione sono rappresentati tutti i gruppi consiliari.

18.14 La commissione consiliare permanente può promuovere indagini conoscitive in tutti i settori dell'amministrazione, compreso enti o aziende direttamente collegati al Comune, previa comunicazione scritta ai rispettivi uffici.

 
Altri Articoli:
Art. 19 - Commissioni Speciali e d'Indagine
Art. 17 - I Gruppi Consiliari e la Conferenza dei Capi Gruppo
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