1. Il Comune emana regolamenti: - nelle materie attinenti alla propria organizzazione; - nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto; - nelle materie in cui manchi la disciplina di legge e di atti aventi forza di legge; - in ogni altra materia in cui esercita funzioni.2. Salvo diversa statuizione di norme di grado primario, la competenza all'adozione dei regolamenti appartiene al consiglio comunale. 3. I regolamenti possono prevedere misure sanzionatorie o ripristinatorie per la violazione dei precetti dagli stessi statuiti. 4. I regolamenti debbono essere sottoposti a forme di consultazione e di pubblicità adeguate alla rilevanza della materia disciplinata. 5. I regolamenti richiamati nel presente statuto, e per la cui adozione non sia previsto un termine di legge, sono deliberati entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto medesimo. 6. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente continuano a trovare applicazione le norme regolamentari in vigore, purché non siano in contrasto con disposizioni di legge o statuto. |