1. Per l'espletamento dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, il Comune può costituire una istituzione, organismo strumentale dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale che eserciterà nel rispetto del proprio statuto approvato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti. 2. Con la stessa deliberazione il consiglio comunale individua i servizi e: a) approva il regolamento relativo all'ordinamento ed al funzionamento; b) determina le finalità e gli indirizzi; c) conferisce il capitale di dotazione; d) precisa le funzioni e i requisiti professionali del direttore a cui spetta la direzione gestionale; e) assegna il personale necessario per assicurare il funzionamento dell'organismo; f) specifica le modalità della collaborazione dei volontari; g) stabilisce il gettone dovuto agli amministratori. 3. Organi dell'istituzione sono: il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore. 4. La nomina e la revoca degli amministratori spettano al sindaco che ne darà motivata comunicazione al consiglio comunale. 5. I componenti il consiglio di amministrazione, nel cui seno viene eletto il presidente, vengono nominati dal sindaco, nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 50 commi 5 e 6. 6. Lo statuto disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti agli amministratori, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti, nonché le modalità di funzionamento degli organi e per il controllo interno e del Comune. |