1. Il Comune, per la gestione di uno o più servizi di notevole rilevanza economica ed imprenditoriale, può costituire una o più aziende speciali. 2. L'azienda speciale è un ente strumentale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal consiglio ai sensi dell'art. 23 della legge n. 142/90 così come recepita dalla legge regionale n. 48/91. 3. La nomina e la revoca degli amministratori spettano al sindaco che ne darà motivata comunicazione al consiglio comunale. 4. I componenti il consiglio di amministrazione nel cui seno viene eletto il presidente sono scelti, sulla scorta del curriculum, dal sindaco fra coloro che abbiano i requisiti previsti dall'art. 50 commi 5 e 6 (incarichi fiduciari). 5. L'azienda deve operare con criteri di imprenditorialità con obbligo di pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, salvo l'esistenza di costi sociali da coprire mediante conferimento da parte dell'ente locale. 6. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dal proprio statuto e dai regolamenti. 7. I regolamenti aziendali sono adottati dal consiglio di amministrazione. 8. Il consiglio comunale elegge un collegio dei revisori composto da tre membri in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. |