1. Il consiglio comunale individua, nell'ambito del palazzo civico, un apposito spazio da destinarsi ad "albo pretorio", nel quale è pubblicato ogni atto ed ogni avviso di cui la legge, lo statuto o una norma regolamentare impongono la pubblicazione. La pubblicazione deve assicurare l'accessibilità e la fruibilità della lettura ad ogni cittadino anche se portatore di handicap motorio. 2. La pubblicazione degli atti e degli avvisi, di cui al 1° comma del presente articolo, è effettuata a cura del segretario generale, il quale si avvale, a questo scopo, del messo comunale. 3. Le pubblicazioni possono effettuarsi anche a mezzo di deposito con contemporaneo avviso affisso all'albo. |