1. Il sindaco può nominare per un periodo non superiore al proprio mandato il direttore generale dell'ente, nelle forme previste dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. 2. Il direttore generale, qualora nominato ai sensi dell'art. 51-bis della legge n. 142/90, così come recepita dalla legge regionale n. 48/91 e successive integrazioni e modifiche, esercita le competenze previste dalla legge, dall'ordinamento degli uffici e dalla convenzione. In particolare: - assicura, anche con proposte e pareri, la concreta attuazione del processo di programmazione dell'ente; - traduce le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale in obiettivi, piani e programmi di attività; - elabora, con il concorso dei dirigenti, la proposta di bilancio e di PEG; - definisce gli interventi necessari per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi; - coordina i sistemi di pianificazione e di controllo di gestione; - promuove l'introduzione di metodi di gestione ed organizzazione, idonei ad assicurare l'efficienza e l'operatività dell'ente; - coordina e sovrintende all'azione dei dirigenti curando la valutazione dei risultati e proponendo i relativi provvedimenti; - assicura le azioni e gli strumenti per la sicurezza dei lavoratori. 3. I rapporti tra direttore generale e segretario generale sono disciplinati dal sindaco all'atto della nomina del primo, fermo restando che è esclusa ogni forma di dipendenza gerarchica dell'uno dall'altro, così come restano ferme le competenze attribuite in via esclusiva dalla legge ad ognuno dei 2 soggetti. 4. Il direttore generale può, prima della scadenza dell'incarico, essere revocato con atto motivato e previa delibera della giunta, dal sindaco, a cui compete la valutazione dei risultati dell'attività. |