1. La disciplina relativa alla nomina ed allo stato giuridico ed economico del segretario comunale č stabilita dalla legge, dal D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 e dai contratti collettivi di categoria. 2. Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformitā dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti del Comune. 3. Inoltre, il segretario espleta le altre funzioni previste dalla legge, dallo statuto e quelle attribuitigli dal sindaco, a cui spettano le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del segretario con il Comune ed agli altri istituti contrattuali connessi a tale rapporto. 4. Il segretario, se non č stato nominato il direttore generale, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti apicali, ne coordina l'attivitā, adotta gli atti di gestione che li riguardano. 5. Al segretario del Comune possono essere conferite le funzioni di direttore generale della struttura organizzativa ai sensi dell'art. 51-bis, quarto comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dalla legge regionale n. 48/91 e successive integrazioni e modifiche" che si aggiungono a quelle attinenti al proprio ruolo ed alle altre che il sindaco vorrā conferirgli nel rispetto delle disposizioni vigenti. |