Comuni Italiani Art. 20 - Il Presidente. Statuto Comunale di Enna (Provincia di Enna - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini ennesi

Statuto Comune di Enna

Titolo II - Organi del Comune
Art. 20 - Il Presidente
1. Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede alla elezione nel suo seno di un presidente e di un vice presidente, secondo le modalità previste dal relativo regolamento.

2. In caso di sua assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente, ed in caso di assenza o impedimento anche di questo, dal consigliere presente che abbia riportato il maggior numero di preferenze individuali.

3. Il presidente rappresenta il consiglio comunale, ne dirige i dibattiti, fa osservare il regolamento del consiglio, concede la parola, giudica l'ammissibilità dei documenti presentati, annuncia il risultato delle votazioni con l'assistenza di 3 scrutatori da lui scelti, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni, può sospendere e sciogliere la seduta e ordinare che venga espulso dall'aula il consigliere che reiteratamente violi il regolamento o chiunque del pubblico che sia causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta.

4. Il presidente, come previsto dal regolamento, per l'espletamento delle proprie funzioni, per il funzionamento del consiglio e per quello delle commissioni consiliari e dei gruppi consiliari, si avvale delle risorse all'uopo destinate e delle strutture esistenti nel Comune; può disporre di un adeguato e idoneo ufficio e di personale comunale in relazione alle disponibilità del Comune.

5. Sia il presidente sia il vice presidente possono essere oggetto di mozione di sfiducia, qualora 1/3 dei consiglieri ne faccia richiesta scritta e motivata. Detta mozione sarà esaminata dal consiglio comunale non prima che siano decorsi 10 giorni dalla presentazione e sarà approvata con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

6. Nel caso di accoglimento della mozione si procederà a nuova elezione del presidente e/o del vice presidente nella seduta immediatamente successiva con le modalità previste per la prima elezione del presidente e/o del vice presidente; sino alla nuova elezione rimane in carica il precedente titolare onde assicurare il normale funzionamento dell'organo.

 
Altri Articoli:
Art. 21 - Il Vice Presidente
Art. 19 - Dimissioni e Decadenza dei Consiglieri
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