1. Le dimissioni dei consiglieri comunali sono indirizzate al presidente e presentate per iscritto alla segreteria del Comune o formalizzate in sedute consiliari, sono irrevocabili, acquistano efficacia immediatamente e non necessitano di presa d'atto. 2. I consiglieri comunali decadono dalla carica nei modi e nei termini previsti dalla legge e dallo statuto. 3. Il consigliere che non intervenga senza giustificato motivo a 5 sedute consecutive viene dichiarato decaduto previa contestazione scritta da parte del presidente su istanza di un componente il collegio o di un elettore e secondo le modalità disciplinate dal regolamento. 4. Sarà istituito, secondo le modalità stabilite dal regolamento, l'albo delle presenze dei consiglieri comunali alle sedute del consiglio o delle commissioni, con l'indicazione dei consiglieri che senza giustificato motivo siano assenti o abbandonino prima della chiusura dei lavori le suddette sedute. 5. Il regolamento stabilirà le sanzioni e le eventuali riduzioni delle indennità. |